Direttivo Società

Presidente    FEDERICO RECLA
Vice presidente MICHELE CHERUBINI
Segretario              MARINI MARCO
Cassiere                 POZZA DOMENICO
Consiglieri             GEREMIA LOVATO , AMBROSI PAOLO, 
ALESSANDRO ZANINI,  MICHELE MARANGONI,
IVAN VERZE’,  LUCA LEO
Sede                        Via Tonale 18- 37126 Verona
Resp.settore strada LOVATO GEREMIA/IVAN VERZE’
Resp. settore mtb  POZZA DOMENICO
Resp. settore cicloturismo ZANINI ALESSANDRO

La societa’ sara’ affiliata all’ente U.D.A.C.E.  (Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo) .

La societa’ fa riferimento allo statuto U.D.A.C.E. cioè senza scopo di lucro perciò non è previsto nessun rimborso in denaro qualsiasi siano i risultati del tesserato.

Tutti i tesserati U.D.AC.E. possono partecipare a manifestazioni del tipo

Il tesseramento U.D.A.C.E. garantisce  il tesserato  per la copertura assicurativa  contro terzi (info www.udace.it - www.udaceverona.it )

 

 

TESSERAMENTO VERONA BIKE STAGIONE 2009

 

 

 QUOTA ISCRIZIONI E TESSERAMENTO

Con l'iscrizione riceverai:
La Tessera Udace, Tessera VeronaBike, completo estivo e  abbigliamento ufficiale  pre-dopo gara.
La tessera VeronaBike dà diritto a numerosi sconti presso gli sponsor che supportano il team.

Per ulteriori dettagliate informazione CONTATTACI
 

OBBLIGHI

Partecipare a gare o manifestazioni con l’abbigliamento ufficiale della stagione in corso. (vedi regolamento u.d.a.c.e.)

In caso di premiazione per un buon piazzamento indossare abbigliamento ufficiale.

Se fornito dalla societa’,  usare abbigliamento ufficiale pre-dopo gara

Alla distribuzione dell’abbigliamento, foto di gruppo, la data ed il luogo verranno preventivamente comunicati.

 

BUON SENSO

E’ buon senso salutare i compagni di squadra che si incrociano per strada.

E’ buon senso di rispettare le date imposte dal direttivo (volontari) per la consegna di materiale riguardante l’iscrizione al team, foto- certificato- modulo di iscrizione

E buon senso rispettare le regole deliberate dal direttivo (volontari) durante le riunioni  di societa’

Lamentele di qualunque genere inerenti all’attivita’ di gruppo andranno preventivamente comunicate ai singoli referenti di attivita’, i quali informeranno personalmente il direttivo durante le riunioni periodiche di societa’

 

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(denominazione e sede)

1. È costituita l’organizzazione sportiva, denominata: A.S.D. VERONA BIKE

2. L'organizzazione ha sede in Via Tonale, 18 – 37126 Verona (VR)

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione A.S.D. VERONA BIKE è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività .

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

FINALITÀ DELL' ORGANIZZAZIONE

 

Art. 6

(Solidarietà)

1. L'organizzazione A.S.D. VERONA BIKE non ha fini di lucro neanche indiretto e persegue esclusivamente il fine sportivo.

2. L’organizzazione A.S.D. VERONA BIKE è apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

 

 

Art. 7

(Finalità nel settore sportivo)

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione A.S.D. VERONA BIKE sono totalmente dedicate al settore sportivo ed all'attuazione dello stesso.

 

 

Art. 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione A.S.D. VERONA BIKE opera nello specifico nella provincia di Verona, più in generale può operare nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

I SOCI

Art. 9

(Tipologie)

1. Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell’Assemblea dei Soci Fondatori saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

2. Soci Operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall’Assemblea dei Soci Fondatori stessa.

3. Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

4. Soci Sostenitori: sono soci sostenitori (Sponsor) tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 10

(Diritti)

1. I Soci Operativi, Onorari e Sostenitori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’Assemblea dei Soci.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

 

Art. 11

(Doveri)

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione , è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 12

(Esclusione)

1. Il socio dell'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, (con voto segreto

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione : l'Assemblea dei Soci Fondatori ed il Presidente dell’organizzazione.

Capo I-L'assemblea dei Soci Fondatori

Art. 14

(Composizione)

1. L' Assemblea dei Soci Fondatori è composta da tutti i soci fondatori.

2. L' Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente dell'organizzazione .

Art. 15

(Convocazione)

1. L' Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce su convocazione del Presidente dell’organizzazione.

2. Il Presidente dell’organizzazione convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Art. 16

(Validità della assemblea)

1. L' Assemblea dei Soci Fondatori è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

2. Le regole del funzionamento dell'Assemblea dei Soci Fondatori sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17

(Votazione)

1. L' Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei soci.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori sono riassunte in un verbale redatto da un segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente dell’organizzazione.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell’organizzazione, nella sede dell'organizzazione.

 

 

 

Capo II - II Presidente dell’organizzazione

Art. 19

(Elezione)

1. Il presidente dell’organizzazione è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti dei soci.

Art. 20

(Durata)

1. Il Presidente dell’organizzazione dura in carica per un anno.

2. L' Assemblea dei Soci Fondatori, con la maggioranza assoluta può revocare il Presidente dell’organizzazione.

3. Un mese prima della scadenza, il Presidente dell’organizzazione convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 21

(Funzioni)

1. Il Presidente dell’organizzazione rappresenta l'organizzazione sportiva, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, firma le tessere e compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione sportiva.

2. Il presidente presiede l’Assemblea dei Soci Fondatori e cura l'ordinato svolgimento dei lavori

3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei Soci Fondatori, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli soci fondatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE  E I BENI

Art. 22

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) beni, immobili e mobili;

6) contributi;

c) donazioni e lasciti;

d) rimborsi;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 23

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione , e sono ad essa intestati.

Art. 24

(Contributi)

1. I contributi dei soci fondatori sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall’Assemblea dei Soci Fondatori.

2. I contributi elargiti dai tesserati, sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci Fondatori, che ne determina l'ammontare della quota associativa per l'anno vigente.

Art. 25

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea dei Soci Fondatori, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea dei Soci Fondatori, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .

3. Il Presidente dell’organizzazione attua le delibere dell'Assemblea dei Soci Fondatori, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 26

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.

2. L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia  con le finalità statutarie dell'organizzazione .

3. Il Presidente dell’organizzazione dà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 27

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. L' Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .

3. Il Presidente dell’organizzazione dà attuazione alla delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 28

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una  organizzazione scelta dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VI

IL BILANCIO

Art 29

(Bilancio consuntivo)

1. Il bilancio dell’organizzazione sportiva è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Art. 30

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato da un delegato dal presidente. Esso contiene le singole voci  di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Art. 31

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Presidente dell’organizzazione.

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 32

(Approvazione del bilancio)

1. I1 bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio, ad esclusione dei soci onorari e sostenitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VII

LE CONVENZIONI

Art. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione sportiva ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea dei Soci Fondatori con la maggioranza assoluta.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente dell’organizzazione, nella sede dell'organizzazione.

Art. 34

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’organizzazione sportiva o da chi per esso delegato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 35

(Attuazione della convenzione)

1. L' Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 36

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione sportiva può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sportive ad esso legate.

Art. 37

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione sportiva può partecipare e/o collaborare con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sportive provinciali e/o regionali sul territorio.

Art. 38

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti u.d.a.c.e. vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e al comune buon senso.